Rimborsi abbonamenti Covid-19

Pubblicato il : 15 October 2021

Gentile Utente

In materia di rimborso abbonamento da richiedersi per impossibilità all’utilizzo derivante da cause connesse alla pandemia da Covid 19 si riporta di seguito l’art. 215 del D.L. 34/2020 che stabilisce limiti e condizioni all’accesso

 

215 – Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL

  1. In caso di mancata utilizzazione, in conseguenza delle misure di contenimento previste dall’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dall’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, nonché dai relativi provvedimenti attuativi, di titoli di viaggio, ivi compresi gli abbonamenti, le aziende erogatrici di servizi di trasporto ferroviario ovvero di servizi di trasporto pubblico locale procedono nei confronti aventi diritto al rimborso, optando per una delle seguenti modalità:
    1. emissione di un voucher di importo pari all’ammontare del titolo di viaggio, ivi compreso l’abbonamento, da utilizzare entro un anno dall’emissione;
    2. prolungamento della durata dell’abbonamento per un periodo corrispondente a quello durante il quale non ne è stato possibile l’utilizzo.
  2. Ai fini dell’erogazione del rimborso, gli aventi diritto comunicano al vettore il ricorrere delle situazioni di cui al medesimo comma 1, allegando:
    1. la documentazione comprovante il possesso del titolo di viaggio di cui al comma 1, in corso di validità durante il periodo di efficacia dei provvedimenti attuativi delle misure di contenimento previste dall’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 o dall’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
    2. dichiarazione rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa al mancato utilizzo, in tutto o in parte, del titolo di viaggio in conseguenza dei provvedimenti attuative delle misure di contenimento di cui alla lettera a).
  3. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, il vettore procede al rimborso secondo le modalità di cui al comma 1.

 

A seguito di quanto sopra nel prosieguo si forniscono tutte le informazioni necessarie per attivare la procedura e beneficiare del rimborso.

 

  • Soggetti beneficiari dei rimborsi

La norma individua quali beneficiari dei rimborsi gli utenti “pendolari”, intesi come studenti e lavoratori.

  • Periodo temporale per il quale spetta il rimborso

il rimborso è riconosciuto agli studenti o lavoratori pendolari interessati da misure restrittive imposte dall’autorità sanitaria (ricovero o quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria causa COVID-19) in applicazione ai provvedimenti anti COVID-19 richiamati dall’art. 215, per il periodo di durata delle misure restrittive stesse che siano in possesso di abbonamenti con data inizio validità decorrente dal 1 giugno 2021  A tale proposito si precisa che i termini di scadenza fissati dall’azienda per la presentazione delle richieste di rimborso relative ad abbonamenti con data inizio validità entro il 31 dicembre 2020 e relative ad abbonamenti con data inizio validità dal 01 gennaio 2021 e scadenza entro il 30 giugno 2021, sono già decorsi rispettivamente lo scorso 30/04/2021 e 30/06/2021. Saranno pertanto considerate inammissibili le domande di rimborso presentate per abbonamenti la cui data inizio validità sia antecedente al 1° giugno 2021.

  • Titoli di viaggio rimborsabili

Sono rimborsabili solo titoli di viaggio nominativi (abbonamenti) intestati ai soggetti aventi diritto, validi durante il periodo di riferimento come sopra definito.

  • Entità del rimborso

Il rimborso sarà calcolato sul valore del titolo di viaggio in proporzione al numero di giorni di mancato utilizzo nel periodo considerato a causa dei provvedimenti anti COVID-19.

  • Modalità di riconoscimento del rimborso

ATAP ha scelto di riconoscere il rimborso mediante emissione di voucher nominativo non trasferibile, fruibile, una tantum ossia non a rate, attraverso canale di vendita online entro un anno dall’emissione.

  • Come richiedere il voucher

Al fine di attivare la domanda di rimborso, gli aventi diritto dovranno far pervenire, via posta o e-mail, ad

 

A.T.A.P. S.P.A.

C.so G.A. Rivetti 8/b – 13900 Biella

E-mail: [email protected] – PEC: [email protected]

la seguente documentazione:

  • documentazione comprovante il possesso del titolo di viaggio (scansione/copia fotostatica dello scontrino di acquisto del titolo di viaggio per il quale viene presentata la richiesta di rimborso).
  • autocertificazione utilizzando necessariamente il modulo allegato (disponibile in ogni caso anche presso la home page del sito internet aziendale di ATAP), compilata in tutte le sue parti e sottoscritta, nel caso di minorenni, da un genitore o da chi esercita la potestà genitoriale. Trattandosi di autocertificazione ai sensi di legge, dovrà obbligatoriamente riportare in allegato copia del documento di identità del soggetto maggiorenne firmatario della stessa, a pena di invalidità. Fra le altre informazioni da rendere con la suddetta autocertificazione, l’utente renderà noto anche l’indirizzo email presso il quale ATAP è autorizzata ad inviare la successiva conferma del rilascio del voucher. Si richiama l’attenzione dell’utenza sul fatto che eventuali false attestazioni rese nella forma della dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comporteranno, oltre alla perdita del rimborso, anche la segnalazione alla Procura per l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge. All’uopo ATAP effettuerà controlli, anche a campione, sull’effettiva sussistenza dei requisiti attestati dal richiedente.
  • Rilascio e utilizzo del voucher.

A tutti coloro che attesteranno i requisiti di ammissione al rimborso, ATAP, nel più breve tempo possibile e comunque entro i termini massimi previsti dalla legge (30 giorni), farà pervenire conferma della disponibilità del voucher mediante comunicazione resa a mezzo email all’indirizzo riportato come indirizzo di contatto sul modulo di autocertificazione.

Il voucher sarà spendibile in un’unica soluzione per l’acquisto sull’e-commerce di ATAP di un nuovo abbonamento; con la suddetta comunicazione infatti ATAP renderà noto il codice univoco di assegnazione del voucher con il quale l’utente potrà acquistare un nuovo abbonamento, intestato all’utente avente diritto, direttamente dall’apposito servizio di vendita on line degli abbonamenti presente sul sito internet di ATAP.

Seguendo l’ordinaria procedura di acquisto di nuovo abbonamento o rinnovo abbonamento da sito, infatti, una volta completata l’opzione di scelta del nuovo abbonamento che si desidera acquistare, l’utente potrà optare o meno per l’utilizzo del voucher cliccando sull’apposita casella che apparirà nel menu di scelta.

Ove l’utente desideri utilizzare il voucher, il sistema informatico chiederà all’utente di indicare il codice univoco di assegnazione del voucher e di confermare l’operazione. Nel caso in cui il saldo netto fra l’importo dovuto per l’acquisto del nuovo abbonamento e l’utilizzo del voucher sia a debito dell’utente, lo stesso dovrà completare l’operazione effettuando il pagamento con utilizzo della propria carta di credito mediante il portale di pagamento convenzionato (sistema Gestpay di Banca Sella). Nel caso in cui il suindicato saldo netto sia pari a zero o minore di zero (valore del voucher superiore al valore del nuovo abbonamento acquistato) l’utente potrà limitarsi a fornire al sistema informatico la conferma dell’operazione di acquisto, senza che il sistema informatico lo indirizzi sul portale bancario per il relativo pagamento. Si ribadisce che il voucher sarà spendibile in unica soluzione e quindi sarà utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento; eventuali valori residui rispetto al costo dell’abbonamento acquistato non saranno ulteriormente fruibili. Il voucher potrà essere utilizzato entro 1 anno dalla data di invio della email con cui ATAP ufficializza all’utente il rimborso.

  • Altre informazioni utili
    • non sono previsti rimborsi per utenti che non appartengano alle categorie degli studenti e dei lavoratori pendolari;
    • in nessun caso sono previsti rimborsi in denaro;
    • i titoli di viaggio privi di scadenza temporale non sono rimborsabili;
    • i carnet multicorsa con periodo di validità limitato (20 corse extraurbano), non essendo titoli nominativi, non sono rimborsabili;
    • il voucher non può essere utilizzato per l’acquisto di abbonamenti intestati a soggetti diversi dal beneficiario del rimborso o per l’acquisto di titoli di viaggio al portatore.

Autocertificazione scaricabile in pdf


-->